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13 Dicembre 2024

Resta l’obbligo di Omologazione Autovelox

autovelox

Nel Nuovo codice della strada (in vigore dal 14 Dicembre) rimane invariato l’obbligo di omologazione Autovelox in capo alla pubblica amministrazione. Non solo per gli Autovelox, ma per tutti gli “strumenti di monitoraggio” come li definisce la Corte Costituzionale sentenza 113/2015: quindi anche per ZTL, Tutor, T-Red, Etilometri.

Le multe per gli Autovelox si possono quindi continuare ad impugnare e far annullare davanti al giudice di pace

La questione dell’irregolarità degli Autovelox non omologati si trascina da decenni, non avendo mai ottemperato l’Italia, ad emanare le norme che indicano i criteri di omologazione di quei simpatici apparecchi utilizzati da migliaia di Comuni per far cassa alle spalle degli automobilisti. Perchè il nostro giudizio è così drastico su Autovelox e compagnia briscola, che in teoria servono a garantire la sicurezza stradale?

Perchè proprio gli apparecchi piazzati in strada si sono rivelati DIVERSI dai prototipi dei modelli approvati dal ministero, e che rilevavano velocità ben diverse da quelli approvati e da quelle segnate sui contachilometri degli ignari automobilisti. Risultati? Raffiche di multe per 55 km/h, quando il corrispondente strumento approvato ne misurava 48 o 49. E questo si chiama Truffa.

Tanto che diverse procure hanno proceduto al sequestro di decine (o forse ormai centinaia) di questi strumenti in giro per l’Italia, in seguito alla rilevazione di difformità fra i prototipi depositati al ministero dei Trasporti e quelli piazzati on The Road da comuni che riempivano e riempiono i bilanci coi loro proventi. ecco qui alcune notizie finite sulla stampa di annullamenti di multe, sequestri dei dispositivi, denunce a sindaci e dirigenti per l’uso di questi Autovelox-trappola:

Comune di Verona denunciato per gli Autovelox

Pai deve restituire tutti proventi dell’autovelox- vedi qui

Treviso denunciati Sindaco, Prefetto, Assessore, Comandante Polizia Locale per Autovelox non omologati

Gip di Cosenza sequestra Autovelox non omologati in tutta italia

L’Adige 18.07.24

Omologazione non è approvazione

La lista è quasi infinita perchè ormai la Giurisprudenza sul punto è unanime ed ha respinto con più pronunce della Cassazione l’interpretazione opposta da Comuni e da vecchie circolari del Ministero dei Trasporti secondo le quali “Omologazione ed Approvazione” sarebbero la stessa cosa.

L’articolo 142 comma 6 del Codice della Strada non è stato toccato dalla nuova versione appena approvata e recita:

L’omologazione consiste nell’accertamento della corrispondenza ed efficacia della strumentazione alle prescrizioni stabilite dal regolamento stesso di attuazione al Codice della Strada.

E’ rilasciata dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori Pubblici, presso il quale è depositato uno dei prototipi e consiste nell’accertamento della corrispondenza ed efficacia della strumentazione alle prescrizioni stabilite dal regolamento stesso di attuazione al Codice della Strada.

Come ricorda l’Associazione Utenti Strada Altvelox “Distinta dall’omologazione è la c.d. approvazione che invece è una procedura descritta dal terzo comma dell’art. 192 C.d.S. del Regolamento di attuazione al Codice della Strada e viene rilasciata per tutti quegli apparecchi per i quali il Regolamento d’attuazione non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni.” (Fonte: Altvelox.it)

Novità e Fake news su Autovelox nel Nuovo Codice della Strada

Ecco le novità che il Nuovo Codice della Strada introduce sulle disposizioni degli Autovelox:

  • distanza minima tra il segnale che impone il limite e l’autovelox: minimo 200 metri sulle strade ad alto scorrimento ed a 75 metri su tutte le altre
  • Il dispositivo di rilevamento della velocità dovrà essere preceduto dal segnale che impone il limite a non meno di 1 km, mentre tra due autovelox non possono intercorrere meno di 500 metri, che diventano 1 km sulle strade extraurbane secondarie e 3 km sulle strade extraurbane principali.
  • Anche per i dispositivi che registrano la velocità media del veicolo (Tutor), che possono essere collocati solo sulle autostrade e le strade extraurbane principali ed extraurbane secondarie, la distanza tra i portali di ingresso e uscita dev’essere pari almeno a un chilometro.
  • Più violazioni commesse dallo stesso veicolo in tratti stradali ricadenti nella competenza del medesimo ente e in un periodo di tempo non superiore a un’ora, si applicano, se più favorevoli, le sanzioni amministrative previste per la violazione più grave aumentate di un terzo. Il nuovo Codice della strada prevede una sanzione da 173 a 694 euro se il superamento del limite di velocità è compreso tra i 10 km/h e i 40 km/h.
  • Tranne in situazioni particolari, sulle strade urbane di scorrimento, sulle urbane di quartiere e urbane locali e anche in centro città si potranno utilizzare apparecchiature di controllo elettronico non accompagnate da una pattuglia della polizia solo se il limite di velocità non è inferiore a 50 km/h. Questo rende impossibile verificare tramite autovelox fissi il rispetto delle cosiddette Zone 30, dove il limite di velocità è fissato a 30 chilometri orari.

Poi ci sono le fake news che girano in rete in questi giorni, come quella che il decreto equiparerebbe approvazione ed omologazione degli Autovelox, così da saltare a piè pari la giurisprudenza ormai ventennale sulla questione. Ma che è appunto una fake news.

Qui sotto potete scaricare il testo integrale del Decreto approvato in Legge con le modifiche del Nuovo Codice della Strada e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in Pdf

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